Garanzia Legale

Il diritto di garanzia legale regola (negli artt. 128 e ss. del Codice del Consumo) le pretese che l’acquirente può vantare nei confronti del venditore in seguito alla consegna di un prodotto difettoso o dalle caratteristiche non conformi a quanto previsto nel contratto.

Si tratta di disposizioni di legge – irrinunciabili – che trovano applicazione unicamente ai cosiddetti contratti di consumo, stipulati tra consumatori e operatori professionali e aventi ad oggetto la compravendita di beni di consumo. A questa tipologia vengono equiparati anche i contratti di permuta e di somministrazione, nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque attinenti alla fornitura di beni di consumo che vengono prodotti (cioè tutte le cose mobili ad eccezione di quelle oggetto di vendita forzata o venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie; acqua e gas, se non in contenitori che permettano di conoscerne il volume o la quantità; energia elettrica).

Il venditore è quindi tenuto a consegnare all’acquirente solo i prodotti che corrispondono alle caratteristiche previste dal contratto di compravendita. In tal caso si parla di conformità contrattuale. Determinati requisiti dei prodotti sono indice della loro conformità contrattuale: idoneità all’uso normalmente previsto per beni dello stesso tipo; rispondenza del prodotto alle caratteristiche riportate nella descrizione del venditore o a quelle del prodotto già consegnato in prova o sotto forma di campione al consumatore; effettiva presenza di qualità o prestazioni propri di prodotti dello stesso tipo e che il consumatore si attende verosimilmente sulla scorta della normale esperienza o sulla base delle espressioni riportate nella pubblicità o nell’etichettatura da parte del venditore o del produttore; idoneità ad un particolare uso desiderato dal consumatore e portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato. Il diritto di garanzia non viene riconosciuto nel caso di vizi ben noti al consumatore nel momento dell’acquisto o comunque così evidenti da non poter essere occultati.

Inversione dell’onere della prova

Nel caso il difetto faccia la sua comparsa entro i primi 6 mesi dalla consegna del bene si presume – fino a prova contraria – che esso era presente già al momento della consegna. Rappresentano un’eccezione quei difetti incompatibili con tale previsione per la natura del bene o per la caratteristica stessa del vizio. La legge prevede che è il venditore il soggetto che eventualmente dovrà dimostrare che il difetto non esisteva al momento della consegna.

Se il vizio appare invece dopo i primi 6 mesi dall’acquisto, spetta all’acquirente dimostrare che il difetto non sia sorto a causa di un cattivo od errato utilizzo del bene. Di norma questi elementi di prova non sono semplici da fornire soprattutto al di fuori di un vero e proprio contenzioso. Bisogna ricorrere a perizie di esperti, sopportandone i relativi costi, spesso piuttosto ingenti. Si consiglia allora, soprattutto con prodotti di basso costo, di valutare molto bene l’opportunità di affrontare questo cammino. Qualora venga dimostrato che il danno sia stato causato dal consumatore, viene a cadere qualsiasi diritto alla garanzia!

I rimedi previsti

Nella prassi si è ormai consolidato un uso per cui il consumatore deve permettere al venditore di tentare due volte la riparazione prima di poter pretendere da quest’ultimo la sostituzione del prodotto. La riparazione o la sostituzione devono avvenire entro un “termine congruo”, anche se purtroppo il legislatore non ha meglio specificato cosa sia da intendere come “congruo”. Non di rado si deve allora fare i conti con lunghe attese, tanto da rendere consigliabile indicare per iscritto al venditore un termine ultimo per la riconsegna del bene o la sua sostituzione.

Il consumatore ha anche la possibilità di chiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, nei casi in cui:
– la riparazione e la sostituzione risultino impossibili o eccessivamente onerose;
– il venditore non provveda ad effettuare la riparazione o la sostituzione entro un termine congruo;
– la riparazione o la sostituzione comportino per il consumatore notevoli inconvenienti.

Nella quantificazione della riduzione del prezzo da pretendere o la restituzione del prezzo pagato (in caso di risoluzione contrattuale) bisogna anche tener conto dell’usura del bene in questione. In presenza di vizi di modesta entità non è possibile chiedere una risoluzione del contratto. I costi di spedizione, la manodopera e i materiali necessari alla riparazione o alla sostituzione non possono originare alcun onere a carico del consumatore. Ricordate che le norme sulla garanzia si applicano anche ai prodotti offerti in svendita: se quindi un prodotto acquistato a prezzi stracciati nella vendita di fine stagione si guasta o evidenzia un difetto, il venditore ne risponde pienamente come nel caso dei prodotti venduti a prezzo pieno. La garanzia non va confusa con la possibilità del cambio merce: la garanzia è un diritto sancito dalla legge, mentre il cambio merce non lo è. Il consumatore non ha nessun diritto di sostituire una merce senza difetti, acquistata in un esercizio commerciale. Il venditore può accordare al cliente questa possibilità, ma a suo libero piacimento. Il reso è previsto per l’acquisto online e da norma di legge è di 14 giorni lavorativi. Galagross estende questo diritto gratuitamente a 30 giorni.

Termini

Il venditore risponde per i difetti sorti entro 2 anni dalla consegna della merce. Il vizio deve essere comunicato entro 2 mesi dal momento della scoperta, a pena di decadenza. Il consumatore non è tenuto a rispettare alcuna formalità, potendosi rivolgere al venditore sia a voce che per iscritto (e-mail, fax o lettera). Ci preme comunque consigliare sempre la raccomandata con avviso di ricevimento, che ha il pregio di fornire una prova sia della spedizione che della ricezione della lettera. Questi termini in caso di acquisto da parte di “CONSUMATORE”. Il termine di garanzia è ridotto ad un anno nel caso di acquisto non da parte di un consumatore ma da parte di un professionista o di una azienda e comunque in ogni caso quando ad una vendita corrisponda l’emissione di una fattura. In questo caso il termine è ridotto ad 1 anno. Il termine di 2 mesi previsto dalla legge dal momento della scoperta non deve essere rispettato qualora risultasse che il venditore conosceva già al momento della vendita il vizio o lo aveva occultato.

Prodotti usati o ricondizionati

Nel caso dell’acquisto di prodotti usati è possibile limitare la durata minima della garanzia ad 1 anno, se le parti concordano tale termine tra loro. Normalmente questa è ormai la regola comunemente adottata nei contratti riguardanti l’usato. Per ulteriori informazioni sulla garanzia legale dei prodotti in vendita su Galagross contattaci senza problemi!